Cassazione penale Sez. I sentenza n. 303 del 19 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La riabilitazione militare, quella cioč riflettente le pene militari accessorie e altri effetti penali militari della condanna, ha caratteristiche sue proprie rispetto alla riabilitazione ordinaria, essendo, tra l'altro, facoltativa e non obbligatoria e, pertanto, non conseguendo automaticamente alla riabilitazione concessa a norma della legge penale comune, stante invece l'obbligo del giudice militare di prendere in considerazione gli aspetti peculiari dello status di militare proprio del condannato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.