Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29490 del 22 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La riabilitazione presuppone che il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile, tenuto in epoca successiva alla commissione del reato per il quale č stata chiesta la riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso del procuratore generale che aveva contestato la sussistenza del requisito della buona condotta in uno straniero, condannato per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato che, pur non risultando avere alcun altro carico pendente ed avendo svolto dopo la condanna attivitā lavorativa, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale).

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