Cassazione penale Sez. I sentenza n. 451 del 28 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liberazione condizionale, qualora risulti accertata la violazione di obblighi inerenti alla libertą vigilata, la valutazione del grado di gravitą di detta violazione, ai fini della revoca o meno del beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 177 comma 1 c.p., va operata dal giudice tenendo conto anche di ogni elemento circostanziale atto a fornire utili indicazioni, ivi compresa la personalitą degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella violazione stessa, quando il coinvolgimento non sia puramente occasionale, ma sia frutto, al contrario, di una scelta volontaria dell'interessato. (Nella specie il liberato condizionalmente aveva violato l'obbligo di non uscire da un determinato territorio, recandosi fuori di detto territorio a rilevare il proprio datore di lavoro, sospettato di essere dedito a traffico di stupefacenti; la S.C. ha confermato la statuizione del tribunale di sorveglianza che, ritenuta la gravitą della violazione, aveva revocato il beneficio).

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