Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2243 del 26 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la revoca della liberazione condizionale disposta in conseguenza della successiva commissione di reato, la medesimezza dell'indole č richiesta solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti. Ne consegue che, qualora la persona ammessa alla liberazione condizionale commetta un delitto, la revoca del beneficio scatta automaticamente, quali che ne siano l'indole e la gravitā.

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