Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19339 del 5 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola di cui all'art. 174, comma terzo c.p. — che stabilisce che in caso di concorso di reati l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene — opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti; in tal caso occorre procedere alla separazione delle pene condonabili e quindi procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dei benefici indulgenziali, effettuando la riduzione prevista dall'art. 78 c.p. solo all'esito di tale operazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.