Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32021 del 30 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 172, primo comma, c.p., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, c.p. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.

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