Cassazione penale Sez. I sentenza n. 964 del 30 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che getti in un fiume materiale atto ad uccidere pesci risponde della contravvenzione di cui all'art. 6 R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 a nulla rilevando che tale condotta non fosse posta in essere per esercitare la pesca, essendo la normativa suddetta destinata alla protezione della fauna ittica e del relativo ambiente idrico.

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