Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25037 del 22 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.

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