Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9356 del 19 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 c.p., ha, di regola, carattere istantaneo. Esso, però, può assumere la figura di reato permanente quando la materia atta ad offendere, imbrattare o molestare venga versata ininterrottamente in maniera meccanica, ovvero si tratti di emissione continuativa di gas, vapori, fumo ecc. L'eventuale interruzione domenicale di un impianto che comporti tali emissioni (nella specie un inceneritore sempre in funzione per eliminare rifiuti solidi urbani) o altre brevi soste non incidono sulla natura permanente del reato, che si ricollega alla normale funzionalità dell'impianto stesso e non cessa poiché sussiste, obiettivamente, uno stato antigiuridico determinato da una azione volontaria.

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