Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 79 del 18 gennaio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 674 c.p. č applicabile, non soltanto quando le emissioni moleste di gas, vapori o fumo siano espressamente vietate dalla legge, ma anche quando non siano consentite da atti della competente autoritā amministrativa emanati in base a particolari norme legislative, come l'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie. Nella nozione di manifatture o fabbriche insalubri, di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, va compresa qualsiasi attivitā industriale — considerandosi come tale ogni attivitā diretta alla produzione di beni o servizi — e quindi anche gli allevamenti di animali, e specificamente gli allevamenti di vermi da pesca.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.