Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7614 del 2 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą della seconda ipotesi della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.p., anche la regolare autorizzazione amministrativa dell'attivitą non č da sola sufficiente per escludere il reato quando dall'esercizio dell'attivitą ne derivi pregiudizio per la salute dei terzi ovvero il superamento della normale tollerabilitą. Dal momento che l'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'industria e non le sue modalitą l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» comprende anche l'esercizio di attivitą industriali che, anche se autorizzate producano molestie eccedenti i limiti della tollerabilitą ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici.

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