Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38297 del 29 settembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità dell'art. 674 c.p., seconda parte, l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore).

(massima n. 2)

Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di «molestia» tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

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