Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11556 del 31 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 674 c.p., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilitą e non a quello della normale tollerabilitą previsto dall'art. 844 c.c. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni).

(massima n. 2)

Il "parametro di legalitą" per l'emissione, deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attivitą e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve aver riguardo al "criterio della stretta tollerabilitą" e non a quello della "normale tollerabilitą" di cui all'art. 844 cod. civ., anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilitą, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.

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