Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6939 del 15 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'«uso altrui», cui si riferisce l'art. 674, c.p. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà — dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla — spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno. (Nella fattispecie era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari).

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