Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8386 del 24 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 c.p., il «versamento» concerne materie liquide e puņ avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. il getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui).

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