Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10336 del 15 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur non essendovi l'obbligo (giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione, tuttavia l'art. 674 c.p. vieta di tenerla talmente sporca da arrecare molestia o disturbo, mediante esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle vicinanze dell'abitazione medesima. (Nella specie la Suprema Corte ha osservato, replicando alla censura del ricorrente secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all'imputato non si rimproverava di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, bensģ di avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ed a quella delle parti lese e che certamente, se si fosse attivato per eliminare tali inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta (di tenere numerosi cani) integrasse gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.