Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6207 del 27 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La gestione di un impianto di depurazione dei fumi che, per una carenza progettuale ab origine la quale lo renda funzionante con una resa più bassa del previsto, provochi emissione di fumi e di vapori nell'atmosfera, atti a molestare le persone oltre il limite della ordinaria tollerabilità, è riferibile al titolare dell'azienda il quale, per la natura permanente delle emissioni moleste, da lui conosciute, ricollegabili alla minore funzionalità dell'impianto stesso, non può ritenersi esente da responsabilità se decide di fare funzionare l'impianto difettoso.

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