Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6598 del 3 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non č richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto pił attenuato di «molestia».

(massima n. 2)

Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi «emissione» inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attivitą industriale autorizzata, puņ dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autoritą amministrativa, pur nell'osservanza degli standards di cui sopra.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.