Cassazione penale Sez. I sentenza n. 138 del 10 gennaio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. può essere integrata anche da esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione, costituenti emissioni di gas, quando sono idonee a cagionare molestia alle persone o gli effetti dalla norma previsti.

(massima n. 2)

La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43 ultimo comma c.p., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. (Nella fattispecie, in tema di reato di cui all'art. 674 c.p., è stata ritenuta la responsabilità del sindaco e del legale rappresentante della ditta appaltatrice per le esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune).

(massima n. 3)

La responsabilità del sindaco per il reato di cui all'art. 674 c.p. (nella specie esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del comune) non può essere affermata sulla sola base dell'astratta inosservanza del dovere di vigilanza, ciò che darebbe luogo a responsabilità oggettiva, essendo invece necessario, per l'effettiva sussistenza della negligenza, un quid pluris, ed innanzitutto la effettiva conoscenza della esalazione.

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