Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3876 del 20 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 c.p. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nella emissione di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, č «sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione» e la polvere null'altro č se non «materia finemente suddivisa».

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