Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3678 del 31 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attivitą di lavoro e di relazione.

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