Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22032 del 10 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La contravvenzione di getto pericoloso di cose non č configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).

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