Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28079 del 2 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l'elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento. (Fattispecie nella quale l'imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un "piede di porco" e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione).

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