Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4708 del 11 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall'art. 162 bis c.p. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità. Se la domanda viene accolta, senza che vi sia stato parere contrario del P.M. con riferimento alla gravità del fatto, è sufficiente che il giudice dimostri di avere preso in esame la circostanza, affermando che «il fatto non risulta di gravità tale da costituire impedimento all'applicazione dell'oblazione».

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.