Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4708 del 11 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravitā del fatto, poiché questa č prevista dall'art. 162 bis c.p. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, č necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravitā. Se la domanda viene accolta, senza che vi sia stato parere contrario del P.M. con riferimento alla gravitā del fatto, č sufficiente che il giudice dimostri di avere preso in esame la circostanza, affermando che Ģil fatto non risulta di gravitā tale da costituire impedimento all'applicazione dell'oblazioneģ.

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