Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3768 del 31 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore costituisce, a norma dell'art. 162 bis, terzo comma, c.p., il presupposto necessario per l'ammissione all'oblazione, la cui sussistenza non preclude, tuttavia, al giudice di rigettare la relativa domanda quando, con insindacabile apprezzamento di merito, egli ritenga che la gravitą del fatto sia ostativa al suo accoglimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.