Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10294 del 28 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą dell'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis c.p. non č richiesta che la recidiva reiterata, l'abitualitą e la professionalitą nelle contravvenzioni siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, essendo sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti status, dal momento che l'art. 162 bis c.p. subordina la non ammissibilitą della oblazione al fatto che «ricorrano» i casi previsti dal terzo cpv. dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105 stesso codice, ovvero che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, come si desume dal tenore letterale o logico della disposizione (la quale al comma 3 dispone espressamente che: «L'oblazione non č ammessa quando ricorrano i casi previsti ...»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.