Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3589 del 13 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel settore ambientale, l'autorizzazione svolge non solo una funzione abilitativa cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico, sicché la mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale. Perciò l'omessa valutazione della P.A. impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull'attività cui sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di disobbedienza a questi precetti, comportando perciò una effettiva conseguenza pericolosa, in quanto conoscenza ed informazione sono strumenti necessari per la prevenzione. Pertanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore, onde è possibile richiedere l'oblazione cosiddetta facoltativa, mentre le importanti funzioni svolte dall'autorizzazione nel campo ambientale escludono la possibilità che il successivo rilascio abbia efficacia sanante di una situazione antigiuridica e pericolosa venutasi a creare a causa di un comportamento omissivo e commissivo dell'agente. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si deduceva, fra l'altro, la violazione dell'art. 162 bis c.p., poiché non era stata ammessa l'oblazione condizionata per il reato di emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione richiesta in sede di trasferimento dell'impianto in altra località).

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