Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2156 del 6 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il giudice abbia disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense ed abbia nominato all'imputato un difensore di ufficio per l'urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimitą di prescrizione del reato, deve ritenersi legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, dandosi la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertą, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione della scelta va rinvenuta nella concreta possibilitą di alternativa offerta dalla difesa d'ufficio a fronte dell'impossibilitą di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato nella forma dell'astensione dalle udienze.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.