Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38492 del 18 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d'Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.