Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43094 del 11 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Il criterio di imputabilitā del rinvio č inerente al sistema processuale del nuovo codice di rito, onde trova applicazione anche nei casi di rinvio antecedenti l'entrata in vigore della modifica del primo comma dell'art. 159 c.p. ad opera dell'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332.

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