Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16477 del 22 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria).

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