Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9397 del 19 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą per concorso anomalo, disciplinata dal primo comma dell'art. 116 c.p., deve essere esclusa allorché il reato, asseritamente diverso, sia direttamente riconducibile alla volontą del concorrente, e cioč quando esso sia stato preveduto come ulteriore conseguenza dell'azione concordata e sia stato accettato dall'agente il rischio del verificarsi di tale previsione; in tali ipotesi sussiste la piena responsabilitą concorsuale ex art. 110 c.p. (Fattispecie in tema di rapina a mano armata di valori protetti da guardie giurate e tentato omicidio).

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