Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2146 del 18 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nesso causale di carattere psicologico che costituisce uno degli elementi della responsabilità di cui all'art. 116 c.p. consiste nel fatto che il reato diverso, o diverso e più grave, deve potersi rappresentare alla psiche dell'agente come uno sviluppo normale e prevedibile di quello voluto. Ne deriva la necessità dell'estremo della prevedibilità che si collega alle modalità e ai mezzi di esecuzione della condotta criminosa, mentre la rappresentazione e la accettazione della mera possibilità che si verifichi un evento diverso non sono sufficienti ad integrare il dolo, poiché voluto resta in realtà solo il reato concordato. Si configura, perciò, una situazione psicologica di natura essenzialmente colposa, sufficiente a costituire quel rapporto di causalità psichica che è elemento necessario per l'affermazione della responsabilità del concorrente anomalo nella stessa misura del concorrente tipico, salva l'applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 116, secondo comma c.p., quando il diverso reato commesso sia più grave di quello voluto.

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