Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1948 del 9 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest'ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella specie l'imputato aveva partecipato alla preparazione del piano teso al sequestro di persona di un soggetto ed aveva successivamente assunto il ruolo di custode dello stesso ed è stato ritenuto responsabile anche del sequestro di altra persona che abitualmente accompagnava la vittima designata e dei reati connessi all'uso delle armi utilizzate dai complici per vincere le resistenze delle vittime).

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