Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16006 del 17 novembre 1989

(3 massime)

(massima n. 1)

L'applicabilità dell'art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e — nonostante la previsione — non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.

(massima n. 2)

L'art. 116 c.p. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta, ed a titolo di colpa rispetto all'evento diverso da quello voluto, essendosi il correo imprudentemente affidato per l'esecuzione della condotta criminosa al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico.

(massima n. 3)

La responsabilità per concorso anomalo, prevista dall'art. 116 c.p., è ravvisabile solo allorquando l'evento criminoso diverso e più grave sia logicamente prevedibile da una normale intelligenza e dalla cultura media di un qualsiasi soggetto, quale possibile conseguenza della condotta voluta e pattuita, secondo regole di ordinaria coerenza non spezzata da fattori accidentali ed imprevedibili risolventi il nesso di causalità.

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