Cassazione penale Sez. II sentenza n. 744 del 11 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), č necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e pił grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilitą, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e pił grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non č sufficiente il mero nesso di causalitą materiale, ma č necessario che il reato diverso e pił grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.

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