Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32209 del 23 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato pił grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).

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