Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10642 del 18 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).

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