Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5785 del 9 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato cui fa riferimento l'art. 114 c.p. deve ritenersi sussistere solamente nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sģ da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. Inoltre l'attribuzione ad uno dei correi della qualitą di promotore od organizzatore dell'impresa criminale ex art. 112, n. 2, c.p., non determina automaticamente l'applicazione della circostanza attenuante a favore degli altri compartecipi dovendosi valutare, anche in tale ipotesi, se l'apporto causale dei medesimi abbia avuto o meno l'incidenza minima sopra delineata nel risultato complessivo dell'azione penalmente illecita posta in essere.

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