Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4041 del 7 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione là dove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale. Il contributo costituito dal trasporto di un detentore di stupefacente nel luogo di acquisto e da questo al luogo di provenienza non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.

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