Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31762 del 28 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione quando l'apporto del compartecipe risulti effettivamente così lieve da apparire quasi trascurabile e marginale nell'ambito della relazione causale. Il contributo dell'addetto alla predisposizione delle dosi per lo spaccio e alla custodia della sostanza stupefacente non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.

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