(massima n. 1)
Ai fini dell'azione di «danno temuto», l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietą, il possesso o comunque la disponibilitą della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietą (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.