Cassazione civile Sez. II sentenza n. 345 del 11 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'azione di «danno temuto», l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.

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