Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10061 del 30 settembre 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dell'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 — tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall'art. 7, ultimo comma, stessa legge — lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto. (Nella specie, dedotta dal ricorrente l'illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell'art. 240 c.p., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 19 L. n. 47 del 1985).

(massima n. 2)

Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale sussiste il concorso degli acquirenti di lotti frazionati quando sia accertata la loro consapevolezza dell'abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. Il reato in oggetto, invero, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi: la condotta dell'acquirente non configura, infatti, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) né si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto.

(massima n. 3)

Risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, poiché anch'egli si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento. (Nella specie la S.C. ha osservato che anche qualora, all'epoca dello svolgimento dell'anzidetta attività professionale, non fosse ancora stato annotato sul mappale il precedente frazionamento, egli ebbe comunque a rendersi pienamente conto della reale situazione in occasione delle effettuate operazioni di ricognizione e di picchettamento).

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