Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1778 del 29 gennaio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azioni di nunciazione, la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto dall'art. 1171 c.c. previsto con il fare riferimento all'opera da «altri» intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 c.c. indica espressamente quale fonte generatrice di danno «qualsiasi edificio, albero o altra cosa» in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il «rapporto tra cosa e cosa» che ne costituisce il presupposto essenziale.

(massima n. 2)

In tema di danno temuto, il pericolo di danno alla salute, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 1172 c.c., non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo ove tale pericolo costituisca conseguenza della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo della cosa in proprietà. (Nel pronunziare in merito alla domanda di tutela cautelare proposta in presenza di una situazione per cui il bagno dell'istante risultava invaso dai rigurgiti della fognatura, e nell'escludere che fosse stata nel caso richiesta la tutela del solo diritto alla salute, di per sé estraneo alla proposta azione nunciatoria, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).

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