Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1801 del 10 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

I delitti associativi si distinguono dal concorso di persone per il fatto che, mentre in quest'ultimo gli accordi tra gli imputati sono diretti alla commissione di uno o pił reati determinati con la cui consumazione l'intesa si esaurisce, nell'associazione l'accordo, pur mirando all'attuazione di un pił vasto programma criminoso, rimane autonomo rispetto alle particolari intese che danno luogo alla commissione dei singoli reati proprio perché da esso viene a generarsi una sia pur elementare struttura organizzativa destinata a sopravvivere alle singole vicende criminose che costituiscono l'esecuzione di quel programma.

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