Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8291 del 22 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persona, č nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente nel primo, col quale tre o pił persone si organizzano per commettere pił delitti; e, nell'accordo di un sodalizio occasionale per la realizzazione di uno o pił reati determinati, nel secondo. Nel reato associativo, cioč, gli imputati si predispongono, con un minimo di organizzazione strutturale, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (... anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati).

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