Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1120 del 25 giugno 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso eventuale nel reato associativo č configurabile e si realizza ogni qualvolta un soggetto, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontā, un'attivitā, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalitā proprie dell'associazione mafiosa e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento.

(massima n. 2)

Il primo comma dell'art. 328 c.p. incrimina una condotta attiva che consiste nel rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto qualificato che deve essere compiuto senza ritardo e tale rifiuto — sia esso esplicito o implicito — ha come presupposto logico necessario una richiesta o un ordine. Una mera inerzia, un semplice non facere, senza qualcosa che esprima la volontā negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la configurabilitā del reato in questione con riguardo a comportamento di un responsabile di unitā operativa d'igiene di un ospedale il quale aveva omesso di comunicare a taluni dipendenti di determinati reparti, sottoposti ad accertamenti ematologici, l'esito degli esami, pur essendo stata accertata la loro positivitā al virus HIV).

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