Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2175 del 19 luglio 1974

(2 massime)

(massima n. 1)

Le azioni di nunciazione sono improponibili sia nei confronti della P.A., sia nei confronti del privato (nella specie, concessionario della costruzione di una ferrovia) che abbia agito nell'esercizio di poteri conferitigli dalla P.A. per finalità pubbliche. Il principio dell'improponibilità delle azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sempre valido per la fase cautelare del relativo giudizio, si applica nella fase di merito nei limiti in cui il provvedimento richiesto possa risolversi in una sovrapposizione dei poteri del giudice ordinario ai poteri della P.A.

(massima n. 2)

Nella fase di merito del giudizio di denuncia di nuova opera il giudice ordinario può condannare il privato concessionario della costruzione di una ferrovia all'adempimento degli obblighi di ripristinare le comunicazioni e gli scali rimasti interrotti per effetto della costruzione, previsti dall'art. 229 L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, trattandosi di adempimento che non interferisce sulla costruzione della strada ferrata e non mette in discussione i poteri pubblici conferiti al costruttore.

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