Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8193 del 19 luglio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 c.p., si configura ogni qualvolta l'imputato con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico contribuisce alla realizzazione dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice. Il contributo, pertanto, alla realizzazione collettiva del fatto criminoso — sia a livello ideativo o esecutivo, morale o materiale — deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore che, nella partecipazione psichica, deve consistere nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso.

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