Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5797 del 10 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Atteso il carattere unitario del reato concorsuale, l'elemento psicologico animante la condotta dell'autore materiale del reato stesso, si comunica al correo, ai sensi dell'art. 110 c.p., salvo che non risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato alla esecuzione di un reato diverso e meno grave. In tale caso la responsabilitą per concorso anomalo in reato pił grave e diverso da quello concordato, quando legato da nesso di causalitą psichica e materiale al crimine concordato, resta esclusa soltanto se l'evento maggiore derivatone, costituisca un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili le quali spezzino il nesso di causalitą in modo che l'evento non sia ricollegabile in alcun modo alla condotta ed alla volizione del compartecipe. Ma quando siavi stata volontą del correo adesiva ad un accordo per la commissione di un reato, ove sia stato poi eseguito un reato pił grave di quello previsto, il reato pił grave deve essere ascritto anche al compartecipe ove sia riscontrabile dolo diretto ed indiretto, ai sensi dell'art. 110.

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